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Regole

Riposo di 11 ore tra un turno e l'altro: cosa dice la legge

La regola delle 11 ore consecutive di riposo (D.Lgs. 66/2003, art. 7) spiegata con esempi di turni, le eccezioni più comuni e come controllarla prima di pubblicare il planning.

3 min di lettura · Aggiornato il 31 ottobre 2026

Chi fa i turni si imbatte presto in questa domanda: dopo che un dipendente chiude alle 00:30, a che ora può rientrare? La risposta passa da una regola precisa sul riposo giornaliero. Questa guida la riassume con esempi, dice dove sono le eccezioni e rimanda ai testi. Non è consulenza legale: il tuo contratto collettivo può cambiare i dettagli.

Controllato il 31 ottobre 2026.

Cosa dice la regola

Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 prevede, all'articolo 7, che il lavoratore abbia diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il testo è su Normattiva. Le fonti di commento che abbiamo consultato concordano sul contenuto: il riposo giornaliero va goduto in modo consecutivo (PuntoSicuro, Quotidiano Sanità).

Lo stesso decreto, all'articolo 4, fissa anche i limiti sull'orario: 40 ore settimanali come orario normale e un massimo di 48 ore in media per periodo di sette giorni, straordinario compreso. Per i dettagli sul periodo di riferimento rimanda al testo e al tuo CCNL.

Esempi di turni

La regola si conta dalla fine di un turno all'inizio del successivo, non da un giorno di calendario all'altro.

Fine del turnoPrimo rientro possibile con 11 ore
23:0010:00 del giorno dopo
00:3011:30
02:0013:00
17:0004:00 del giorno dopo (nessun problema per un turno del mattino)

Il caso tipico in ristorazione è la chiusura seguita da un'apertura: chi chiude alle 00:30 non può iniziare alle 8:00, perché avrebbe solo 7 ore e mezza di riposo. Su un foglio Excel è un errore facile da non vedere, soprattutto quando il turno di chiusura e quello di apertura stanno a due giorni di distanza nella griglia.

Le eccezioni più comuni

Le deroghe esistono, ma vanno conosciute prima di usarle:

  • Attività con periodi di lavoro frazionati nella giornata, e i regimi di reperibilità, sono tra le eccezioni indicate dalla norma italiana, secondo Quotidiano Sanità.
  • Il contratto collettivo può prevedere deroghe in base all'articolo 17, come confermato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 13/2008.
  • Le violazioni sono sanzionate in base all'articolo 18-bis dello stesso decreto. Non riportiamo qui gli importi perché cambiano: guardali sul testo aggiornato.

Il punto pratico: non dare per scontata una deroga. Se il tuo CCNL ne prevede una, verifica le condizioni (spesso un riposo compensativo) e scrivile nelle regole del planning.

Come controllarlo prima di pubblicare

  1. Ordina i turni di ogni persona per orario di inizio, non per giorno.
  2. Per ogni coppia di turni consecutivi, calcola le ore tra la fine del primo e l'inizio del secondo.
  3. Segna tutto ciò che è sotto le 11 ore e spostalo prima di pubblicare.
  4. Fai attenzione ai cambi di ora legale: la notte del cambio un turno 22:00-06:00 dura 7 o 9 ore.

Per una settimana a mano puoi usare il calcolatore ore e straordinari, che segnala i riposi sotto soglia con il preset Italia. Se i turni sono tanti, la stessa verifica diventa un vincolo automatico: in Turnifo il riposo minimo è una regola rigida del sistema che costruisce la settimana, quindi non piazza una chiusura prima di un'apertura. Vale come regola predefinita modificabile, non come garanzia di conformità al tuo contratto.

Domande frequenti

Le 11 ore valgono anche per i part-time?

Il decreto parla di lavoratore in generale. Per eventuali regimi particolari guarda il testo e il tuo CCNL.

Un turno spezzato rispetta le 11 ore?

Il riposo si valuta tra la fine dell'ultimo turno di un giorno e l'inizio del primo del giorno dopo. Le pause tra i due servizi sono un altro tema, regolato da pause e contratto. Per le attività con lavoro frazionato esistono eccezioni, come indicato sopra.

Dove trovo il testo ufficiale?

Su [Normattiva](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66), nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, articoli 4, 7 e 17.

Posso fidarmi di un'app per il rispetto della legge?

Un'app può avvisarti, non sostituire il tuo consulente del lavoro né il CCNL. Usala come controllo in più.

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